Fondo formazione professionale FFP-F

Con il contributo pagato al fondo della formazione professionale per falegnami FFP-F finanziate, secondo regolamento, lo sviluppo, la promozione ed il sostegno all'apprendistato e alla professione di falegname.

Il Consiglio federale, visto l’articolo 60 capoverso 3 della legge del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (LFPr) ha decretato l’obbligatorietà generale al fondo per la formazione professionale dei falegnami. Il fondo è gestito a livello centralizzato dal VSSM di Zurigo con consulenza in italiano presso l’ASFMS Ticino.

Le ditte di falegnameria della Svizzera tedesca e del Ticino sono - secondo regolamento – obbligate a finanziare il fondo indipendentemente se sono associati al VSSM, se finanziano il MAEK o se pagano contributi ad una commissione paritetica

L'importo da pagare

Tutte le ditte operanti nel settore delle falegnamerie, le aziende di montaggio, le ditte che si occupano di arredo, le fabbriche di finestre (anche se sintetiche o legno metallo), le ditte che eseguono rivestimenti ed isolazioni di pareti e soffitti, le fabbriche di cucine ed altre categorie legate alla falegnameria sono assoggettate al contributo base di fr. 240.- annui  fr. 20.- per ogni collaboratore.

Obbligo di dichiarazione

Le ditte hanno l'obbligo di allestire la dichiarazione per poter stabilire il corretto contributo. Possono essere esonerate, dietro comprova scritta, (fattura) le ditte che, pur operando nei settori citati, sono assoggettati ad altri fondi di formazione in virtù del fatto che la loro attività principale non è nel settore delle falegnamerie. Le ditte del settore senza attività possono essere esonerate dal pagamento se comprovano con validi documenti la loro situazione (ad esempio, conti annuali, dichiarazioni di invalidità del titolare, ecc).

Organo di controllo

Il FFP-F sottostà al controllo della Confederazione (Segretaria di Stato per la Formazione e la Ricerca, SEFRI ). L'applicazione corretta del regolamento del fondo e l'utilizzo del denaro devono essere conformi  al regolamento del fondo ed all'odinanza federale (Art. 68a Cpv. 3, OFPr Ordinanza  formazione professionale

Contatto

Cassa AVS Forte
Ifangstrasse 8, Postfach
8952 Schlieren

+41 44 253 93 89
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